1. Il sistema universitario nazionale assicura l'alta formazione del capitale umano e lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica.
2. Il sistema universitario nazionale è organizzato nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) riconoscimento della libertà e dell'autonomia nell'attività di insegnamento e di ricerca;
b) competizione su un piano di parità fra i diversi soggetti nella definizione dell'offerta formativa e nello sviluppo delle attività di ricerca;
c) piena equiparazione tra strutture pubbliche e strutture private accreditate;
d) orientamento dell'offerta formativa anche in considerazione delle esigenze del sistema produttivo e del mercato del lavoro;
e) finanziamento degli oneri attraverso i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato;
f) commisurazione del livello dei finanziamenti pubblici sulla base dei livelli raggiunti da ciascuna università nelle attività didattiche e di ricerca;
g) agevolazione delle erogazioni liberali in favore delle università da parte dei soggetti pubblici e privati;
h) tutela del diritto allo studio, con esclusivo riferimento agli studenti meritevoli e sprovvisti di adeguati mezzi finanziari.
1. Le università sono dotate di personalità giuridica e hanno capacità di diritto
1. Le funzioni di indirizzo generale sul governo del sistema universitario nazionale sono esercitate dal Governo per il tramite del Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro».
2. Il Ministro si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, del supporto dell'Alta commissione per la qualità del sistema universitario, di seguito denominata «Alta commissione».
3. L'Alta commissione è composta da sette membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri fra professori universitari ordinari, di ruolo da almeno dieci anni. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, designa due dei componenti e il presidente. Degli altri componenti, due sono designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.
4. L'Alta commissione dura in carica quattro anni.
5. L'Alta commissione opera avvalendosi di un contingente di trenta unità di personale di ruolo presso il Ministero dell'università e della ricerca ovvero presso università statali e non statali, collocate in posizione di distacco se dipendenti di pubbliche amministrazioni. Nell'ambito del suddetto contingente di personale il presidente dell'Alta commissione nomina il segretario della medesima, scelto fra coloro che abbiano svolto per
1. L'istituzione di università, l'apertura di nuove sedi universitarie e l'istituzione di nuovi corsi di laurea sono subordinate ad accreditamento secondo le disposizioni della presente legge.
2. L'accreditamento è disposto dal Ministro.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono dettati i criteri per l'accreditamento con particolare riferimento ai seguenti parametri:
a) esigenze del territorio interessato anche in relazione al numero di università già esistenti;
b) capacità di autofinanziamento;
c) adeguatezza dei corsi di laurea rispetto agli obiettivi formativi;
d) composizione del corpo docente;
e) idoneità tecnica delle strutture universitarie.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì disciplinati il numero e la tipologia degli esami fondamentali di ciascun corso di laurea.
1. La valutazione dell'attività delle università è diretta a verificare:
a) la qualità della didattica;
b) la qualità della ricerca;
c) il grado di specializzazione raggiunto dalle singole università.
2. La valutazione deve considerare in particolare i seguenti parametri:
a) il rapporto tra laureati e occupati;
b) la rilevanza internazionale degli atenei e dei progetti di ricerca;
c) l'adeguatezza organizzativa dell'ateneo, con riferimento, fra l'altro, al rapporto tra docenti e studenti;
d) la presenza all'interno del corpo docente di professori di chiara fama e di rilevanza internazionale;
e) il livello quantitativo e qualitativo delle strutture e dei servizi.
3. Il Ministero dell'università e della ricerca, con il supporto dell'Alta commissione, esercita la funzione di valutazione periodica delle università ai sensi della presente legge.
1. Le università sono dotate di autonomia finanziaria. Il finanziamento universitario è assicurato da:
a) le rette di iscrizione degli studenti;
b) i trasferimenti pubblici;
c) i finanziamenti privati.
1. In ottemperanza ai princìpi di autonomia statutaria, le università fissano le rette di iscrizione degli studenti all'interno dei valori minimo e massimo stabiliti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto può anche essere determinata la modulazione delle rette di iscrizione in relazione alle fasce di reddito degli studenti.
2. Ogni università può stabilire altresì la riduzione delle rette di iscrizione a corsi di laurea considerati strategici sulla base delle indicazioni formulate dal Ministro. Con la legge finanziaria sono stanziate annualmente le risorse necessarie per compensare gli oneri sostenuti dalle università per il riconoscimento delle suddette agevolazioni.
3. Le università possono, in deroga al tetto massimo della retta di iscrizione, stabilire forme di partecipazione degli studenti al costo di attività extracurriculari
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato il trattamento tributario dei finanziamenti privati destinati alle università, prevedendo in particolare:
a) un regime fiscalmente agevolato per le erogazioni liberali effettuate in favore delle università da parte di coloro che sono soggetti all'imposta sul reddito delle società;
b) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'importo delle commesse di ricerca a università e istituti pubblici di ricerca da parte delle piccole e medie imprese;
c) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'investimento sostenuto dalle imprese per finanziare dottorati di ricerca sulla base di convenzioni tra imprese e università.
1. I fondi destinati al finanziamento pubblico delle università sono suddivisi in una quota destinata al finanziamento dell'attività didattica e in una quota, non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo, destinata al finanziamento dell'attività di ricerca.
2. I fondi relativi al finanziamento dell'attività didattica sono erogati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro, sulla base delle fasce di merito di cui
a) il numero degli iscritti;
b) i criteri di ammissione degli studenti;
c) il numero di studenti provenienti da altre regioni;
d) il rapporto tra iscritti e laureati;
e) il rapporto tra iscritti e docenti;
f) i criteri di reclutamento dei docenti e dei ricercatori;
g) il numero di docenti e di ricercatori di nazionalità straniera;
h) la percentuale di studenti laureati che hanno trovato entro i primi due anni dal conseguimento della laurea un'occupazione coerente con il corso di studi, fatta eccezione per gli studenti che frequentano facoltà che necessitano dopo la laurea di una specializzazione;
i) la consistenza della dotazione infrastrutturale e tecnica destinata all'attività didattica.
3. I fondi relativi al finanziamento dell'attività di ricerca sono erogati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro, sulla base delle fasce di merito di cui all'articolo 5, comma 4, e con particolare riferimento a:
a) lo sviluppo di centri di eccellenza nell'attività di ricerca nei singoli settori delle diverse discipline;
b) lo sviluppo delle attività di ricerca nei settori di particolare rilevanza economica e sociale;
c) la capacità di attrazione di finanziamenti privati relativamente a specifici progetti di ricerca;
d) il potenziamento delle attività di ricerca nell'ambito delle discipline teoriche, umanistiche o comunque non immediatamente suscettibili di sviluppo economico;
e) un'articolazione territoriale equilibrata dei centri di ricerca di eccellenza delle diverse discipline.
1. Ciascun ateneo fissa, sulla base dei criteri generali stabiliti ai sensi dell'articolo 2, l'ordinamento dei corsi di studio.
2. Spetta inoltre a ciascun ateneo:
a) l'individuazione delle attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;
b) la fissazione dei requisiti di ammissione;
c) la definizione di strumenti per l'orientamento agli studi;
d) l'introduzione di strumenti per favorire la mobilità degli studenti;
e) l'informazione sull'ordinamento degli studi.
3. Le università, nell'ambito dell'attività di ricerca, garantiscono l'autonomia delle strutture preposte dai loro statuti alla determinazione e alla realizzazione dei progetti di ricerca.
1. Le università disciplinano, nell'ambito della loro autonomia statutaria, la struttura e i compiti dei propri organi di governo.
2. Sono organi delle università:
a) il rettore;
b) il consiglio d'amministrazione;
c) il senato accademico, composto dal rettore, dai presidi di facoltà e dai direttori dei dipartimenti;
d) il direttore generale.
3. Il rettore è scelto fra i professori ordinari, con elezione diretta, dal corpo docente, con la partecipazione di una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.
4. Il consiglio d'amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, eletti dal corpo docente. Lo statuto dell'università può prevedere che fino al 50 per cento dei consiglieri sia designato dai soggetti finanziatori pubblici e privati, o rappresentanti di essi.
5. Il direttore generale è nominato dal consiglio d'amministrazione all'interno di una terna di candidati designati dal rettore.
6. Il rettore e il senato accademico esercitano le funzioni di indirizzo didattico, scientifico e culturale dell'università. Il direttore generale e il consiglio d'amministrazione esercitano, sulla base degli indirizzi del rettore, le funzioni di amministrazione e di gestione. Gli statuti di ciascuna università disciplinano, in attuazione della presente legge, la durata degli organi, i requisiti professionali del direttore generale e dei membri del consiglio d'amministrazione, nonché le concrete modalità di esercizio delle suddette funzioni.
1. L'accesso all'università è libero. Le università, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono prevedere, con riferimento alle facoltà in cui non è già stabilito dalla legge, di limitare l'iscrizione ad alcune facoltà al fine di:
a) verificare, attraverso procedure standardizzate, il possesso di requisiti culturali minimi di idoneità degli studenti;
b) contenere il numero delle iscrizioni nelle facoltà congestionate;
c) commisurare le iscrizioni alle risorse disponibili.
2. Al fine di consentire agli studenti di sostenere le prove di accesso in diverse università, il Ministro determina il calendario delle prove di ammissione.
3. Per rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, lo Stato eroga borse di studio e prestiti d'onore ai sensi della presente legge.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni, sono dettati i criteri per l'attribuzione da parte di ciascuna università di borse di studio e di prestiti d'onore.
5. Con la legge finanziaria sono quantificate annualmente le risorse necessarie al finanziamento delle borse di studio e dei prestiti d'onore.
6. Le borse di studio e i prestiti d'onore sono destinati agli studenti meritevoli con un reddito familiare insufficiente a sostenere l'intero costo dell'istruzione.
7. I beneficiari del prestito d'onore sono obbligati alla sua restituzione, una volta raggiunto un livello di reddito adeguato, determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Qualora il beneficiario non raggiunga il livello di reddito di cui al comma 7 entro trenta anni dall'erogazione del prestito d'onore, si provvede alla cancellazione del debito.
1. L'idoneità alla docenza, di prima e di seconda fascia, è conseguita per singoli raggruppamenti scientifici, a livello nazionale, sulla base della valutazione dei titoli scientifici dei candidati e delle attitudini alla didattica. Qualora si tratti di soggetti di altissima qualificazione e di chiara fama scientifica o professionale, può essere conferita anche senza prove.
1. Il trattamento economico dei docenti universitari, determinato secondo la disciplina vigente, può essere integrato dal contratto individuale in relazione al conseguimento di specifici obiettivi nell'attività didattica e di ricerca.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad abolire il valore legale dei diplomi di laurea e a riordinare la disciplina relativa all'istituzione di nuove università.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) abrogazione delle disposizioni di legge in vigore che conferiscono valore legale al diploma di laurea e agli altri diplomi universitari;
b) disciplina della libertà di istituire nuove università;
c) previsione, per la materia di cui alla lettera b), dell'esenzione dalle procedure di accreditamento di cui alla presente legge per coloro che non intendano accedere ai finanziamenti pubblici dell'attività universitaria;
d) adozione delle necessarie disposizioni di coordinamento.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
1. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.