PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Il sistema universitario nazionale assicura l'alta formazione del capitale umano e lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica.
      2. Il sistema universitario nazionale è organizzato nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) riconoscimento della libertà e dell'autonomia nell'attività di insegnamento e di ricerca;

          b) competizione su un piano di parità fra i diversi soggetti nella definizione dell'offerta formativa e nello sviluppo delle attività di ricerca;

          c) piena equiparazione tra strutture pubbliche e strutture private accreditate;

          d) orientamento dell'offerta formativa anche in considerazione delle esigenze del sistema produttivo e del mercato del lavoro;

          e) finanziamento degli oneri attraverso i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato;

          f) commisurazione del livello dei finanziamenti pubblici sulla base dei livelli raggiunti da ciascuna università nelle attività didattiche e di ricerca;

          g) agevolazione delle erogazioni liberali in favore delle università da parte dei soggetti pubblici e privati;

          h) tutela del diritto allo studio, con esclusivo riferimento agli studenti meritevoli e sprovvisti di adeguati mezzi finanziari.

Art. 2.
(Autonomia delle università).

      1. Le università sono dotate di personalità giuridica e hanno capacità di diritto

 

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pubblico e di diritto privato. Hanno autonomia funzionale, didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione.
      2. Le università sono accreditate sulla base delle norme della presente legge nonché della verifica periodica della qualità del servizio offerto e dell'adeguatezza dell'organizzazione assicurata.

Art. 3.
(Alta commissione per la qualità del sistema universitario nazionale).

      1. Le funzioni di indirizzo generale sul governo del sistema universitario nazionale sono esercitate dal Governo per il tramite del Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro».
      2. Il Ministro si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, del supporto dell'Alta commissione per la qualità del sistema universitario, di seguito denominata «Alta commissione».
      3. L'Alta commissione è composta da sette membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri fra professori universitari ordinari, di ruolo da almeno dieci anni. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, designa due dei componenti e il presidente. Degli altri componenti, due sono designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.
      4. L'Alta commissione dura in carica quattro anni.
      5. L'Alta commissione opera avvalendosi di un contingente di trenta unità di personale di ruolo presso il Ministero dell'università e della ricerca ovvero presso università statali e non statali, collocate in posizione di distacco se dipendenti di pubbliche amministrazioni. Nell'ambito del suddetto contingente di personale il presidente dell'Alta commissione nomina il segretario della medesima, scelto fra coloro che abbiano svolto per

 

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almeno cinque anni l'incarico di direttore amministrativo di università.
      6. L'Alta commissione esprime pareri sugli schemi di decreto ministeriale in materia di procedure di accreditamento, di valutazione e di ripartizione dei fondi adottati dal Ministro ai sensi della presente legge.
      7. All'Alta commissione spetta la funzione di verifica sullo stato del sistema universitario nazionale. A tal fine l'Alta commissione richiede dati e informazioni alle università e, ove necessario, può disporre accertamenti di carattere amministrativo.
      8. L'Alta commissione esercita altresì funzione di studio, di analisi e di proposta sulle questioni della qualità della formazione e della ricerca universitaria. A tal fine l'Alta commissione presenta annualmente al Governo una relazione sulla qualità del sistema universitario nazionale.
      9. I membri dell'Alta commissione sono collocati fuori ruolo e, per la durata del mandato, non possono assumere altri incarichi direttivi in organi o istituti di ricerca, né assumere funzioni di commissario nei concorsi di abilitazione alla docenza.
      10. Con decreto del Ministro sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai componenti dell'Alta commissione.

Art. 4.
(Accreditamento).

      1. L'istituzione di università, l'apertura di nuove sedi universitarie e l'istituzione di nuovi corsi di laurea sono subordinate ad accreditamento secondo le disposizioni della presente legge.
      2. L'accreditamento è disposto dal Ministro.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono dettati i criteri per l'accreditamento con particolare riferimento ai seguenti parametri:

          a) esigenze del territorio interessato anche in relazione al numero di università già esistenti;

 

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          b) capacità di autofinanziamento;

          c) adeguatezza dei corsi di laurea rispetto agli obiettivi formativi;

          d) composizione del corpo docente;

          e) idoneità tecnica delle strutture universitarie.

      4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì disciplinati il numero e la tipologia degli esami fondamentali di ciascun corso di laurea.

Art. 5.
(Valutazione).

      1. La valutazione dell'attività delle università è diretta a verificare:

          a) la qualità della didattica;

          b) la qualità della ricerca;

          c) il grado di specializzazione raggiunto dalle singole università.

      2. La valutazione deve considerare in particolare i seguenti parametri:

          a) il rapporto tra laureati e occupati;

          b) la rilevanza internazionale degli atenei e dei progetti di ricerca;

          c) l'adeguatezza organizzativa dell'ateneo, con riferimento, fra l'altro, al rapporto tra docenti e studenti;

          d) la presenza all'interno del corpo docente di professori di chiara fama e di rilevanza internazionale;

          e) il livello quantitativo e qualitativo delle strutture e dei servizi.

      3. Il Ministero dell'università e della ricerca, con il supporto dell'Alta commissione, esercita la funzione di valutazione periodica delle università ai sensi della presente legge.

 

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      4. Sulla base delle attività di valutazione compiute ai sensi del presente articolo, le università sono suddivise, con cadenza triennale, in tre fasce di merito.
      5. Con decreto del Ministro sono predeterminati, una volta ogni tre anni, in relazione ai parametri di cui al comma 2, criteri oggettivi di valutazione sulla base dei quali è compiuta l'attività di valutazione dei singoli atenei.

Art. 6.
(Autonomia finanziaria delle università).

      1. Le università sono dotate di autonomia finanziaria. Il finanziamento universitario è assicurato da:

          a) le rette di iscrizione degli studenti;

          b) i trasferimenti pubblici;

          c) i finanziamenti privati.

Art. 7.
(Rette di iscrizione).

      1. In ottemperanza ai princìpi di autonomia statutaria, le università fissano le rette di iscrizione degli studenti all'interno dei valori minimo e massimo stabiliti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto può anche essere determinata la modulazione delle rette di iscrizione in relazione alle fasce di reddito degli studenti.
      2. Ogni università può stabilire altresì la riduzione delle rette di iscrizione a corsi di laurea considerati strategici sulla base delle indicazioni formulate dal Ministro. Con la legge finanziaria sono stanziate annualmente le risorse necessarie per compensare gli oneri sostenuti dalle università per il riconoscimento delle suddette agevolazioni.
      3. Le università possono, in deroga al tetto massimo della retta di iscrizione, stabilire forme di partecipazione degli studenti al costo di attività extracurriculari

 

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alle quali gli studenti partecipano facoltativamente.
      4. Le università che non fruiscono di finanziamenti pubblici per le attività didattiche possono determinare le rette di iscrizione in misura anche superiore al valore massimo fissato dal decreto di cui al comma 1.

Art. 8.
(Finanziamenti privati).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato il trattamento tributario dei finanziamenti privati destinati alle università, prevedendo in particolare:

          a) un regime fiscalmente agevolato per le erogazioni liberali effettuate in favore delle università da parte di coloro che sono soggetti all'imposta sul reddito delle società;

          b) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'importo delle commesse di ricerca a università e istituti pubblici di ricerca da parte delle piccole e medie imprese;

          c) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'investimento sostenuto dalle imprese per finanziare dottorati di ricerca sulla base di convenzioni tra imprese e università.

Art. 9.
(Finanziamento pubblico delle università).

      1. I fondi destinati al finanziamento pubblico delle università sono suddivisi in una quota destinata al finanziamento dell'attività didattica e in una quota, non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo, destinata al finanziamento dell'attività di ricerca.
      2. I fondi relativi al finanziamento dell'attività didattica sono erogati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro, sulla base delle fasce di merito di cui

 

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all'articolo 5, comma 4, e con particolare riferimento a:

          a) il numero degli iscritti;

          b) i criteri di ammissione degli studenti;

          c) il numero di studenti provenienti da altre regioni;

          d) il rapporto tra iscritti e laureati;

          e) il rapporto tra iscritti e docenti;

          f) i criteri di reclutamento dei docenti e dei ricercatori;

          g) il numero di docenti e di ricercatori di nazionalità straniera;

          h) la percentuale di studenti laureati che hanno trovato entro i primi due anni dal conseguimento della laurea un'occupazione coerente con il corso di studi, fatta eccezione per gli studenti che frequentano facoltà che necessitano dopo la laurea di una specializzazione;

          i) la consistenza della dotazione infrastrutturale e tecnica destinata all'attività didattica.

      3. I fondi relativi al finanziamento dell'attività di ricerca sono erogati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro, sulla base delle fasce di merito di cui all'articolo 5, comma 4, e con particolare riferimento a:

          a) lo sviluppo di centri di eccellenza nell'attività di ricerca nei singoli settori delle diverse discipline;

          b) lo sviluppo delle attività di ricerca nei settori di particolare rilevanza economica e sociale;

          c) la capacità di attrazione di finanziamenti privati relativamente a specifici progetti di ricerca;

          d) il potenziamento delle attività di ricerca nell'ambito delle discipline teoriche, umanistiche o comunque non immediatamente suscettibili di sviluppo economico;

 

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          e) un'articolazione territoriale equilibrata dei centri di ricerca di eccellenza delle diverse discipline.

Art. 10.
(Autonomia).

      1. Ciascun ateneo fissa, sulla base dei criteri generali stabiliti ai sensi dell'articolo 2, l'ordinamento dei corsi di studio.
      2. Spetta inoltre a ciascun ateneo:

          a) l'individuazione delle attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;

          b) la fissazione dei requisiti di ammissione;

          c) la definizione di strumenti per l'orientamento agli studi;

          d) l'introduzione di strumenti per favorire la mobilità degli studenti;

          e) l'informazione sull'ordinamento degli studi.

      3. Le università, nell'ambito dell'attività di ricerca, garantiscono l'autonomia delle strutture preposte dai loro statuti alla determinazione e alla realizzazione dei progetti di ricerca.

Art. 11.
(Governo delle università).

      1. Le università disciplinano, nell'ambito della loro autonomia statutaria, la struttura e i compiti dei propri organi di governo.
      2. Sono organi delle università:

          a) il rettore;

          b) il consiglio d'amministrazione;

          c) il senato accademico, composto dal rettore, dai presidi di facoltà e dai direttori dei dipartimenti;

          d) il direttore generale.

 

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      3. Il rettore è scelto fra i professori ordinari, con elezione diretta, dal corpo docente, con la partecipazione di una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.
      4. Il consiglio d'amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, eletti dal corpo docente. Lo statuto dell'università può prevedere che fino al 50 per cento dei consiglieri sia designato dai soggetti finanziatori pubblici e privati, o rappresentanti di essi.
      5. Il direttore generale è nominato dal consiglio d'amministrazione all'interno di una terna di candidati designati dal rettore.
      6. Il rettore e il senato accademico esercitano le funzioni di indirizzo didattico, scientifico e culturale dell'università. Il direttore generale e il consiglio d'amministrazione esercitano, sulla base degli indirizzi del rettore, le funzioni di amministrazione e di gestione. Gli statuti di ciascuna università disciplinano, in attuazione della presente legge, la durata degli organi, i requisiti professionali del direttore generale e dei membri del consiglio d'amministrazione, nonché le concrete modalità di esercizio delle suddette funzioni.

Art. 12.
(Diritto allo studio e ammissione degli studenti).

      1. L'accesso all'università è libero. Le università, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono prevedere, con riferimento alle facoltà in cui non è già stabilito dalla legge, di limitare l'iscrizione ad alcune facoltà al fine di:

          a) verificare, attraverso procedure standardizzate, il possesso di requisiti culturali minimi di idoneità degli studenti;

          b) contenere il numero delle iscrizioni nelle facoltà congestionate;

          c) commisurare le iscrizioni alle risorse disponibili.

 

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      2. Al fine di consentire agli studenti di sostenere le prove di accesso in diverse università, il Ministro determina il calendario delle prove di ammissione.
      3. Per rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, lo Stato eroga borse di studio e prestiti d'onore ai sensi della presente legge.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni, sono dettati i criteri per l'attribuzione da parte di ciascuna università di borse di studio e di prestiti d'onore.
      5. Con la legge finanziaria sono quantificate annualmente le risorse necessarie al finanziamento delle borse di studio e dei prestiti d'onore.
      6. Le borse di studio e i prestiti d'onore sono destinati agli studenti meritevoli con un reddito familiare insufficiente a sostenere l'intero costo dell'istruzione.
      7. I beneficiari del prestito d'onore sono obbligati alla sua restituzione, una volta raggiunto un livello di reddito adeguato, determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      8. Qualora il beneficiario non raggiunga il livello di reddito di cui al comma 7 entro trenta anni dall'erogazione del prestito d'onore, si provvede alla cancellazione del debito.

Art. 13.
(Status giuridico dei docenti e accesso alla docenza).

      1. L'idoneità alla docenza, di prima e di seconda fascia, è conseguita per singoli raggruppamenti scientifici, a livello nazionale, sulla base della valutazione dei titoli scientifici dei candidati e delle attitudini alla didattica. Qualora si tratti di soggetti di altissima qualificazione e di chiara fama scientifica o professionale, può essere conferita anche senza prove.

 

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      2. Le commissioni nazionali preposte alla valutazione dell'idoneità sono costituite, per ogni raggruppamento scientifico, da non più di sette commissari, scelti tra docenti di ruolo di prima fascia nelle università italiane.
      3. I componenti di ciascuna commissione sono incaricati per quattro anni non rinnovabili e sono nominati mediante estrazione a sorte fra coloro che risultino designati, in misura pari a tre volte il numero dei commissari da nominare, dal corpo dei docenti di ruolo, attraverso un sistema di voto nazionale su base uninominale.
      4. Le commissioni approvano, almeno una volta l'anno e con la maggioranza dei due terzi dei componenti, un elenco di candidati idonei alla docenza, determinando anche il relativo punteggio di idoneità.
      5. Le prove di idoneità non possono essere sostenute per più di tre volte per ciascuna fascia, con un intervallo almeno biennale.
      6. L'idoneità alla docenza rimane valida per cinque anni. Qualora il soggetto dichiarato idoneo non abbia ricevuto alcun incarico di docenza nei cinque anni, l'idoneità può essere rinnovata sulla base della sola valutazione della produzione scientifica nel frattempo prodotta.
      7. Le università conferiscono, sulla base delle previsioni dei rispettivi statuti, gli incarichi di ruolo di docenza, di prima e di seconda fascia, a docenti compresi nella lista di idonei del corrispondente raggruppamento scientifico.

Art. 14.
(Trattamento economico dei docenti).

      1. Il trattamento economico dei docenti universitari, determinato secondo la disciplina vigente, può essere integrato dal contratto individuale in relazione al conseguimento di specifici obiettivi nell'attività didattica e di ricerca.

 

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      2. Ogni ateneo, nell'ambito della propria autonomia statutaria, prevede meccanismi di differenziazione della componente individuale della retribuzione dei docenti, sulla base di criteri di merito.
      3. Il contratto individuale può in particolare prevedere un riconoscimento economico ai docenti che partecipino a specifici progetti didattici o di ricerca che ricevano finanziamenti da soggetti privati.

Art. 15.
(Delega al Governo per l'abolizione del valore legale dei diplomi di laurea e per la disciplina dell'istituzione di nuove università).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad abolire il valore legale dei diplomi di laurea e a riordinare la disciplina relativa all'istituzione di nuove università.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) abrogazione delle disposizioni di legge in vigore che conferiscono valore legale al diploma di laurea e agli altri diplomi universitari;

          b) disciplina della libertà di istituire nuove università;

          c) previsione, per la materia di cui alla lettera b), dell'esenzione dalle procedure di accreditamento di cui alla presente legge per coloro che non intendano accedere ai finanziamenti pubblici dell'attività universitaria;

          d) adozione delle necessarie disposizioni di coordinamento.

      3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni

 

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permanentari, che deve essere reso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione.

Art. 16.
(Relazione al Parlamento).

      1. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.